CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA
DI PACCHETTI TURISTICI
1 - PREMESSA - NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Ai sensi dell’art. 02 n.1 decr. legisl. n. 11 del 17/3/95 di attuazione
della Direttiva 90/314/CEE:
I pacchetti turistici hanno oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti
“tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno
due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad
un prezzo forfettario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero per un
periodo di tempo comprendente almeno 1 notte:
a) trasporto
b) alloggio
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omiss)...
che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico.
2 - CAMPO DI APPLICAZIONE
Il contratto di cui ai programmi qui pubblicati, aventi ad oggetto
l’offerta di un pacchetto turistico, si intende regolato, oltre che dalle
presenti condizioni generali, anche nelle clausole indicate nella documentazione
di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto,
sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale
che estero, sarà altresì disciplinato dalla L. n. 1084 del 27/12/1977
di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa
al Contratto di Viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/4/1970, nonché
dal citato Decreto Legislativo n. 111/95.
3 - PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito
modulo compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal cliente. L’accettazione
delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità di posti e
si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto,
solo al momento della conferma scritta da parte dell’Organizzatore.
L’agenzia di viaggio venditrice, in possesso di regolare licenza, potrà
rilasciare al consumatore, ai sensi dell’art. 6 del Decr. Legisl. 111/95,
copia del contratto solo se in possesso della conferma, di cui al precedente
paragrafo. Le indicazioni relative al pacchetto turistico, non
contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri
mezzi di comunicazione, saranno fornita dall’Organizzatore, in regolare
adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal Decr.
Legisl. 111/95 in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.
4 - PAGAMENTI
All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al
25% delle quote di partecipazione più l’importo per le quote d’iscrizione.
Il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima della partenza.
Per le iscrizioni effettuate nei 30 giorni precedenti la data di partenza
dovrà essere versato l’intero importo al momento della prenotazione.
La mancata effettuazione dei pagamenti di cui sopra alle date
stabilite costituisce clausola risolutiva espressa del contratto, tale da
determinarne la risoluzione, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori
danni subiti dall’Organizzazione.
5 - MODIFICHE DEL PACCHETTO TURISTICO
I prezzi indicati nel contratto possono essere modificati fino ai 20
giorni precedenti la data fissata per la partenza e soltanto a seguito
di variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte,
tasse di atterraggio, di sbarco o d’imbarco nei porti e negli aeroporti
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed al costo
dei servizi in vigore alla data della pubblicazione del programma
come ivi riportata.
Se prima della partenza l’Organizzatore è costretto a modificare in
maniera significativa un elemento essenziale del contratto, incluso
il prezzo, egli è tenuto a darne tempestiva comunicazione al consumatore.
A tali fini si considera significativa una modifica del prezzo
superiore al 10% del medesimo, ovvero qualunque variazione su
elementi configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del
pacchetto turistico complessivamente considerato.
Il consumatore che riceva una comunicazione modificativa di un elemento
essenziale o della modifica del prezzo superiore al 10% avrà
la facoltà di recedere dal contratto senza corrispondere alcunché,
ovvero di accettare la modifica, che diverrà parte del contratto con la
esatta individuazione delle variazioni e della incidenza delle stesse
sul prezzo. Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria
decisione all’organizzatore o al venditore entro 2 giorni lavorativi
da quando è venuto a conoscenza della modifica, che altrimenti si
intende accettata.
L’organizzatore, qualora dopo la partenza non possa fornire una
parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre
soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico
del consumatore e, qualora le prestazioni fornite siano di valore
inferiore rispetto a quelle previste, risarcirlo in misura pari a tale
differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la
soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore
per serie, giustificate e comprovate ragioni, l’organizzatore
fornirà, senza supplemento di prezzo un mezzo di trasporto equivalente
a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o
al diverso luogo eventualmente pattuito, soltanto se tale soluzione
sia oggettivamente indispensabile.
Le modifiche, da parte del consumatore a prenotazioni già accettate,
obbligano l’organizzatore soltanto se e nei limiti in cui possono
essere soddisfatte. In ogni caso la richiesta di modifiche comporta
l’addebito al consumatore delle maggiori spese sostenute.
6 - RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza corrispondere
alcunché, soltanto allorché gli venga comunicata la modifica di un
elemento essenziale, ai sensi del precedente art. 5, 3° comma, nel
qual caso, ove eserciti il recesso, ha diritto, in via alternativa, ad
usufruire di un altro pacchetto turistico, ovvero ad essere rimborsato
della parte del prezzo già corrisposta al momento del recesso.
Nel caso in cui il pacchetto turistico di cui il consumatore decida di
usufruire, sia di importo inferiore a quello originariamente previsto, il
consumatore ha diritto ad essere rimborsato per la differenza.
Al consumatore che recede dal contratto, per casi diversi da
quelli previsti nei precedenti commi del presente articolo, saranno
addebitate la quota d’iscrizione (anche denominata “assicurazione
obbligatoria”), nonché a titolo di corrispettivo per il recesso somme
non superiori a quelle qui di seguito indicate:
- Pacchetti turistici con voli regolari a tariffa speciale o noleggiati o IT
intercontinentali (oltre 5 ore di volo no-stop) - Pacchetti turistici con
soggiorni in appartamenti, residence, ville, villaggi o hotel:
- 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni di calendario
prima della partenza
- 30% della quota di partecipazione da 29 a 18 giorni di calendario
prima della partenza
- 50% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni di calendario
prima della partenza
- 75% della quota di partecipazione da 9 giorni di calendario a 3 giorni
lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza
- 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.
Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non
si presenterà alla partenza o rinuncerà, per motivi non attribuibili
all’organizzazione, durante lo svolgimento del viaggio stesso. Cosi
pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio
per mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti
personali di espatrio.
Nel caso di gruppi precostituiti le somme di cui sopra verranno
concordate di volta in volta alla firma del contratto.
Nel caso siano specificate in catalogo penali di annullamento diverse
da quelle specificate nel presente articolo, saranno da considerarsi
valide quelle specifiche per la singola iniziativa.
7 - SOSTITUZIONI
Il Cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona, sempre
che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto entro 4 giorni lavorativi
prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente
comunicazione circa le generalità del cessionario;
b) non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, visti, certificati sanitari,
sistemazione alberghiera, servizi di trasporto o comunque
tali da rendere impossibile la fruizione del pacchetto da parte del
cessionario;
c) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese
sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà
quantificata all’atto della comunicazione della cessione.
Il cliente rinunciatario dovrà in ogni caso corrispondere la sola quota
d’iscrizione. Sarà inoltre solidamente responsabile con il cessionario
per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla
lettera c) del presente articolo.
8 - MANCATA ESECUZIONE
Il consumatore può esercitare i diritti previsti dal precedente art. 6
commi 1° e 2°, anche nel caso in cui prima della partenza, l’organizzatore,
per qualsiasi ragione, tranne un fatto proprio del consumatore,
comunichi la impossibilità di effettuare le prestazioni oggetto del
pacchetto. L’organizzatore può annullare il contratto quando non sia
stato raggiunto il numero minimo previsto dei partecipanti e sempre
che ciò sia portato a loro conoscenza nel termine precedente l’inizio
dei servizi turistici indicato dall’organizzatore. In tal caso, così come
nell’ipotesi del recesso di cui al presente art. 6 commi 1 e 2, l’organizzatore
sarà tenuto al solo rimborso delle somme percepite entro
7 giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione,
escluso ogni ulteriore esborso.
9 - OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di tutti i validi documenti di
espatrio richiesti per tutti i paesi toccati dall’itinerario. Essi inoltre
dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza
e diligenza, a tutte le informazioni fornitegli dall’organizzatore, nonché
ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative
relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere
di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa
della loro inadempienza alle sovraesaminate obbligazioni.
Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti,
le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio di
diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili
del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio
arrecato al diritto di surrogazione.
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore,
all’atto della prenotazione, quei particolari desiderati che potranno
eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del
viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
10 - CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La sistemazione alberghiera, in assenza di classificazioni ufficiali
riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche
membri della CEE cui il relativo servizio si riferisce, è stabilita dall’organizzatore
in base ai propri criteri di Voto degli standard di qualità.
11 - RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE
L’organizzatore risponde di danni arrecati al consumatore a motivo
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente
dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente
che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento
è determinato dal fatto del consumatore (ivi compresa iniziative autonomamente
assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei
servizi turistici) o da quello estraneo alla fornitura delle prestazioni
previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da
circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza
professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
12 - LIMITE DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dovuto dall’organizzatore non può in ogni caso essere
superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni
internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento
ne ha determinato la responsabilità, sia a titolo contrattuale che
extracontrattuale, e precisamente la Conv. di Varsavia del 1929 sul
trasporto aereo internazionale nel testo modificato al’Aja nel 1955;
la Conv. Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Conv. di Parigi del
1962 sulle responsabilità degli albergatori, nel testo di cui agli art.
1783 e seguenti c.c.; la Conv. di Bruxelles del 1970 (CCV) sulla
responsabilità dell’organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio
per danni diversi da quelli alla persona non può superare l’importo
di “5.000 Franchi oro germinal per qualsiasi altro danno” previsto
dall’art. 13 n. 2 CCV.
Qualora il testo originario delle predette convenzioni avesse a subire
emendamenti, o nuove convenzioni internazionali concernenti
le prestazioni oggetto del pacchetto turistico entrassero in vigore, si
applicheranno i limiti risarcitori previsti dalle fonti di diritto uniforme
vigenti al momento del verificarsi dell’evento dannoso.
13 - OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore
imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente
in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di
legge o di contratto. L’organizzatore non è responsabile nei confronti
del consumatore per l’inadempimento da parte del venditore degli
obblighi a carico di quest’ultimo.
14 - RECLAMI E DENUNCE
Il consumatore a pena di decadenza, deve denunciare per iscritto,
sotto forma di reclamo, le difformità ed i vizi del pacchetto turistico,
nonché le inadempienze nella sua organizzazione o realizzazione,
all’atto stesso del loro verificarsi o, se non immediatamente riconoscibili,
entro 10 giorni dalla data del previsto rientro presso la località
di partenza.
Qualora i reclami siano presentati nel luogo di esecuzione delle
prestazioni turistiche, l’organizzatore deve presentare al consumatore
l’assistenza richiesta dal precedente art. 13 al fine di ricercare
una pronta ed equa soluzione. Analogamente dovrà provvedere
l’organizzatore, anche nel caso di reclamo presentato al termine dei
servizi, garantendo in ogni caso una sollecita risposta alle richieste
del consumatore.
15 - ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO/
RIMPATRIO
Se non già comprese nel prezzo, prima della partenza è possibile,
anzi consigliabile, stipulare presso gli uffici dell’organizzatore o
venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti
dall’annullamento del pacchetto, infortuni, bagaglio, rimpatrio in
caso di incidenti o malattie.
16 - FONDO DI GARANZIA
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato istituito un
Fondo nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi, ai
sensi dell’art. 21 Decr. Legisl. 111/95, in caso di insolvenza o fallimento
del venditore o dell’organizzatore per la tutela delle seguenti
esigenze:
a) rimborso del prezzo versato
b) suo rimpatrio in caso di viaggi all’estero
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica
in caso di rientro forzato di turisti da paesi extracomunitari in
occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento
dell’Organizzatore.
17 - FORO COMPETENTE/CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Per ogni controversia sarà competente esclusivamente il Foro dove
ha sede il Tour Operator.
Di comune accordo peraltro potrà essere previsto che le eventuali
controversie siano devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale
composto da tanti Arbitri quante sono le parti in causa più uno che
funge da Presidente nominato dagli Arbitri già designati, ovvero, in
mancanza, dal Presidente del tribunale ove ha sede legale il Tour
Operator.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA
DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A - DISPOSIZIONE INFORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di
soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non
potendosi configurare come fattispecie negoziate di organizzazione
di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti
disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n.6; art. da 17 a 23; art. da
24 a 31 per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative
al contratto di organizzazione.
B - CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle
condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra
riportate: art. 3, 1° comma; art. 4 e 7; art. 9 1° comma; art. 14 1°
comma; art. 15 e 17. L’applicazione di dette clausole non determina
assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie
di viaggio o soggiorno organizzato o pacchetto turistico. La terminologia
delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico
(organizzatore, viaggio, ecc) va peraltro intesa con riferimento alle
corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici
(venditore, soggiorno, ecc).
C - RECESSO DEL CONSUMATORE
Al consumatore che receda dal contratto per qualsiasi motivo,
purché non imputabile al venditore, saranno addebitate la quota
d’iscrizione (anche detta "assicurazione obbligatoria") nonché
quanto previsto dall’art. 6 delle qui pubblicate Condizioni Generali di
Contratto di Vendita di Pacchetti Turistici. Nel caso di solo trasporto
con aerei di linea o con altri mezzi saranno addebitate le somme
richieste dai vari fornitori.
DATA DI EDIZIONE: 15 ottobre 2008
VALIDITÀ: dal 1 dicembre 2008 al 15 maggio 2009
Organizzazione tecnica Elios Viaggi Chieti, licenza Categoria A, Decreto
Presidenziale Regione Abruzzo n° 135. Pubblicazione redatta
conformemente alla Legge Regionale n° 1 del 12/01/98. A norma
delle vigenti disposizioni legislative, la Elios Viaggi è assicurata per
la responsabilità civile con "SAI La Fondiaria Assicurazioni Spa".